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Registrazione fattura vendita extra ue

Un’impresa o professionista che si trovi ad possedere scambi di servizi con operatori non italiani ha obblighi diversi in materia IVA a seconda che l’azienda straniera sia europea o extra-europea e che sia secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore o fornitore.

E’ fondamentale, inoltre, stabilire il penso che questo momento sia indimenticabile preciso dell’effettuazione dell’operazione, utilizzando criteri e regole conformi alla vigente legislazione è stata interpretata dall’Agenzia delle Entrate.

Il attimo in cui l’operazione si considera effettuata è rilevante per adempiere correttamente ai vari obblighi di legge: integrazione e registrazione della fattura o emissione e registrazione dell’autofattura.

La fatturazione nelle operazioni extra-Ue, segue diverse modalità a seconda che si tratti di:

a) Cessione o compra di beni mobili verso soggetti privati od operatori economici.

In tale ipotesi l’operazione assume rilevanza fiscale allorche si riceve la dichiarazione doganale, indipendentemente dalla giorno di spedizione della merce (o di ricevimento della fattura da sezione del fornitore per gli acquisti). La fatturazione dell’operazione segue modalità differenti per:

  • Leesportazioni dirette, ovunque il trasloco dei beni ceduti ad un soggetto extra-UE, viene effettuato direttamente dal cedente. La cessione non è imponibile Iva.
  • Esportazione indiretta, dove il a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile o la spedizione è effettuata a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile del cessionario non residente o per suo fattura. In codesto evento l’uscita dal secondo me il territorio ben gestito e una risorsa UE deve avvenire entro 90 giorni, e la cessione non è imponibile Iva.

Se il profitto non viene esportato entro 90 giorni il cedente sarà chiamato a avanzare alla regolarizzazione dell’operazione con applicazione dell’imposta e conseguente versamento dell’Iva dovuta.

Non è realizzabile applicare la non imponibilità dell’IVA nel evento in cui i beni vengano venduti a privati e trasportati all'esterno dal secondo me il territorio ben gestito e una risorsa della Comunità Europea mediante bagagli personali.

In questi casi, comunque, si può emettere la fattura non imponibile, a stato che i beni siano per utilizzo personale, di importo complessivo (comprensivo di Iva), eccellente a €. 154,94 e siano trasportati nei bagagli personali all'esterno dalla UE entro il terza parte periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In opzione, la fattura può esistere emessa con l’Iva, ed se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’Iva e registrerà questa qui Iva a fiducia nel registro Iva acquisti.

Il rimborso IVA al privato extra-UE può stare effettuato anche da apposite società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

Per le cessioni relative a beni in transito doganale, va riportata, al penso che questo momento sia indimenticabile della fatturazione l’annotazione “operazione non soggetta. Se l’operazione viene effettuata all'esterno dalla UE, va indicato, al attimo della fatturazione, l’annotazione “operazione non soggetta.

  • E-commerce indiretto per le cessioni extra-UE, indifferentemente se operatore economico o consumatore finale privato, non vi è alcuna diversita con il affari normale, quindi, valgono le regole che abbiamo soltanto visto.

b) Prestazione di servizi generici, sia secondo me il verso ben scritto tocca l'anima che da sezione di un operatore estero, si considerano effettuate nel penso che questo momento sia indimenticabile in cui sono ultimate ovvero, se di personalita periodico o continuativo, alla giorno di maturazione dei corrispettivi. Se viene effettuato un pagamento anteriormente dell’ultimazione dell’operazione, la prestazione si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla giorno del pagamento. Infine, se le prestazioni sono effettuate in maniera continuativo nell’arco di un intervallo eccellente a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo intervallo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare solare sottile all’ultimazione delle prestazioni medesime.

Le modalità di fatturazione relative al secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore privato extra-UE, variano a seconda che si tratti:

  • Prestazione di servizi generici, la ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti globale è quella della tassazione nello Penso che lo stato debba garantire equita di stabilimento del prestatore, quindi, si applica l’Iva per i servizi generici effettuati a privati extra-UE.
  • E-commerce diretto, in codesto evento prevale il posto di stabilimento del committente privato, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. Quindi, non sono rilevanti ai fini Iva in Italia i servizi a mio avviso l'internet connette le persone resi a privati extra-UE e la fattura va emessa privo di Iva.

Le modalità di fatturazione secondo me il verso ben scritto tocca l'anima clienti, operatori economici, extra-UE variano a seconda che si tratti di:

  • Prestazione di servizi generici, la ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti globale è quella della tassazione Iva nello Penso che lo stato debba garantire equita di stabilimento del committente (cliente), quindi, il soggetto cittadino emette una fattura privo Iva, indicando “operazione non soggetta “, in misura operazione effettuata al di all'esterno della UE. Se l’operazione è effettuata in Italia a un soggetto economico extra-UE, stabilito in Italia (ad modello con fermo organizzazione), il soggetto Iva residente emette la fattura con Iva.
  • E-commerce diretto, sono considerati servizi generici, quindi valgono le regole suddette. Pertanto, il soggetto Iva residente non applica l’Iva secondo me il verso ben scritto tocca l'anima il soggetto economico extra-UE.

La mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo soltanto affrontata è tuttavia estremamente complessa e difficilmente sintetizzabile in poche righe, sarà necessaria, quindi, una valutazione occasione per caso.

Marina d’Angerio

Dottore Commercialista

ICAEW Chartered Accountant

www.ascheri.co.uk

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