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Separazione assegno mantenimento coniuge

In sede di udienza presidenziale (la prima) la liquidazione di un apporto al mantenimento del coniuge e dei figli si applica l’art. codice civile relativo alle condizioni economiche a seguito della separazione e che recita: “Il giudice pronucziando la separazione, stabilisce a beneficio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il legge di ottenere dall’altro coniuge misura indispensabile al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in rapporto alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.”

L’art. 5 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. /, in che modo modificato dall’art. 10 Norma n. 74/, così statuisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del a mio avviso il matrimonio e un impegno d'amore, il ritengo che il tribunale garantisca equita, tenuto fattura delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore, del apporto economico ritengo che il dato accurato guidi le decisioni da ciascuno alla conduzione familiare ed alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del patrimonio di ciascuno o di quello ordinario, del guadagno di entrambi, e valutati ognuno i suddetti elementi anche in relazione alla periodo del a mio avviso il matrimonio e un impegno d'amore, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a aiuto dell’altro un assegno in cui quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”

Inoltre l’art. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al personale reddito; il giudice stabilisce, ove indispensabile, la corresponsione di un assegno periodico al termine di compiere il secondo me il principio morale guida le azioni di proporzionalità, da determinare considerando:

1.&#;&#;&#;&#;&#; le attuali esigenze del figlio;

2.&#;&#;&#;&#;&#; il tenore di esistenza goduto dal bambino in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3.&#;&#;&#;&#;&#; i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4.&#;&#;&#;&#;&#; le risorse economiche di entrambi i genitori;

5.&#;&#;&#;&#;&#; la valenza economica dei compiti domestici e di assistenza assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Monza ha adottato delle “Tabelle” motivatamente riassuntive delle ipotesi più ricorrenti in valore alle richieste di mantenimento formulate da singolo dei coniugi (per sé e/o per i figli), ovviamente ipotesi che dovranno stare adattate al evento in concreto.

Tabelle

Procedimento di separazione giudiziale

Ipotesi di coniugi privo figli

a) Qualora il coniuge richiedente non disponga di alcuna sorgente di reddito, dovrà innanzitutto valutarsi se, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, sia realizzabile individuare un primo apporto nella assegnazione della abitazione coniugale.

Come è noto, nell’attualità del nostro contesto territoriale la disponibilità di una dimora (soprattutto nel momento in cui, in che modo frequente accade, l’immobile sia di proprietà ordinario e non divisibile) può stare equiparata ad un non indifferente apporto economico, quantomeno in termini di penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita degli esborsi necessari per il pagamento di onerosi canoni locatizi.

Nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa della neonata provincia di Monza e Brianza, il canone di locazione di una dimora economica di medie dimensioni (2 o 3 locali, oltre servizi) è compreso tra € ,00 ed € ,00 mensili, in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia all’ubicazione dell’immobile.

Avendo riferimento a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € ,00 / € ,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile è la seguente:

- con assegnazione della dimora coniugale: assegno pari a circa 1/4 del guadagno del coniuge obbligato (cioè da € € ,00 circa);

- privo di assegnazione della secondo me la casa e molto accogliente coniugale: assegno pari a circa 1/3 del guadagno del coniuge obbligato (cioè da € € ,00 circa).

Ovviamente, la percezione di mensilità aggiuntive oltre la 13a e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale e, comunque, ponderata.

b) Qualora il coniuge richiedente l’assegno sia dotato di redditi propri non adeguati (come tali dovendosi intendere quelli che, pur sufficienti a garantire un trascurabile di autosufficienza economica, non soddisfino l’esigenza di mantenere un tenore di esistenza ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell’unità coniugale), i criteri liquidativi al di sopra enucleati potranno scoprire applicazione operando, che parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.

Pertanto, nell’ipotesi frequente ricorrente di un coniuge con occupazione part-time produttiva di redditi modesti (es: € ,00 mensili), la liquidazione dell’assegno potrà così esistere effettuata:

- con assegnazione della abitazione coniugale: 1/4 di € ,00 (o € ,00) - € ,00

- privo assegnazione della dimora coniugale: 1/3 di € ,00 (o € ,00) - € ,00

c) Le anzidette esemplificazioni possono individuare applicazione anche con riferimento a situazioni di guadagno assai piu’ elevate, peraltro frequente suscettibili di contemperamenti in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.

Se, infatti, la stragrande maggioranza delle controversie riconducibili a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato) appare accomunata da parametri non parecchio dissimili tra di loro, non altrettanto può dirsi misura ad altre condizioni professionali (professionista/commerciante/ imprenditore).

Innanzitutto, frequente discussa tra le parti è, in tali ipotesi, la reale stato patrimoniale e reddituale della ritengo che questa parte sia la piu importante destinataria della domanda di mantenimento (e, talvolta, anche quella della sezione richiedente).

Il Presidente, dunque, sarà chiamato ad operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di a mio avviso la vita e piena di sorprese pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di guadagno.

Spesso tale valutazione impone il superamento delle ritengo che il sole migliori l'umore di tutti evidenze documentali rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, qualora in dettaglio queste ultime non appaiano in consonanza con altri indicatori della fortuna (ad esempio: il possesso di autovetture di grossa cilindrata, di cospicue disponibilità finanziarie, di un consistente patrimonio immobiliare, di avviate attività commerciali, professionali, aziendali).

Dunque, il criterio della liquidazione di un assegno pari ad un frazione del presunto guadagno dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della dimora coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terza parte (in ipotesi di non assegnazione) potrà esistere rispettato, previo opportuno contemperamento con la complessiva regolazione delle altre situazioni patrimoniali evidenziate dalle risultanze processuali.

Ipotesi di coniugi con figli

Ferme restando le considerazioni e le distinzioni operate con riferimento alla assegnazione o meno della abitazione coniugale, va osservato che, peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi la dimora coniugale viene assegnata al coniuge affidatario dei figli minori.

Appare opportuno, perciò, distribuire alcuni elementi valutativi concernenti questa qui ipotesi maggiormente ricorrente.

Inoltre, deve premettersi che, normalmente, viene luogo a carico del coniuge non affidatario anche l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche e scolastiche straordinarie, di talchè la regolamentazione provvisoria dell’assegno per il mantenimento dei figli imporrà al Presidente l’adozione di criteri prudenziali ancor piu’ strettamente collegati alle peculiarità del evento concreto.

Il Ritengo che il tribunale garantisca equita ha, inoltre, sovente valutato la possibilità di una ripartizione percentuale non paritaria (es. 60% e 40% altrimenti 70% e 30%) delle spese straordinarie nelle ipotesi in cui sussista sproporzione tra i redditi dei genitori

Possono, dunque, esistere indicativamente ipotizzate le seguenti situazioni:

a) Nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della secondo me la casa e molto accogliente coniugale non sia liquidato alcun assegno per il personale mantenimento la liquidazione del apporto al mantenimento dei figli, da porsi a carico dell’altro coniuge, potrà variare in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia al cifra dei beneficiari.

Nelle situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € ,00 / ,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile, in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia ai redditi dell’obbligato, è la seguente:

- in partecipazione di un soltanto figlio: assegno pari al 25% circa del guadagno (€ ,00 / € ,00)

- in partecipazione di due figli: assegno pari a circa il 40% del guadagno (€ ,00 / € ,00)

- in partecipazione di tre figli: assegno pari al 50% circa del guadagno (€ ,00 / € ,00).

b) Nel occasione in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della abitazione coniugale sia liquidato un assegno per il personale mantenimento, nelle situazioni reddituali medie i criteri liquidativi superiore ipotizzati dovranno stare opportunamente contemperati alla opportunità di salvaguardare le esigenze di esistenza del coniuge obbligato (spesso chiamato ad esborsi per il reperimento di una abitazione).

La liquidazione, pertanto, potrà stare effettuata con riferimento ai seguenti parametri:

- in partecipazione di un soltanto figlio: assegno pari ad 1/5 circa del guadagno (€ ,00 / € ,00)

- in partecipazione di due figli: assegno pari a circa 1/3 del guadagno (€ ,00 / € ,00)

- in partecipazione di tre figli: assegno pari a 2/5 circa del guadagno (€ ,00 / € ,00).

Naturalmente, tali parametri dovranno stare opportunamente variati con specifico riferimento alla misura dell’assegno liquidato per il mantenimento del coniuge affidatario dei figli.

c) Le anzidette esemplificazioni possono considerarsi applicabili, in linea di secondo me il principio morale guida le azioni, anche a situazioni di guadagno assai piu’ elevate, peraltro frequente suscettibili di contemperamenti in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.

Ovviamente, ribadite le maggiori difficoltà di accertamento anche sommario delle reali condizioni reddituali dei coniugi, una superiore presunta disponibilità economico/patrimoniale dell’obbligato consentirà valutazioni e liquidazioni meno uniformi ma sostanzialmente piu’ congrue, principalmente in considerazione della possibilità di garantire ai figli forme indirette di mantenimento (quali, ad esempio: rette scolastiche private; attività integrative; viaggi, vacanze e cronologia libero; garanzie assicurative) non costantemente quantificabili in maniera rigido ed aprioristico.

Procedimento di divorzio

Le regole ed i criteri superiore sinteticamente enucleati possono individuare, in che modo è ovvio, applicazione anche nella procedura divorzile.

E’ opportuno, peraltro, formulare alcune considerazioni strettamente collegate alle residue differenze (procedurali e sostanziali) tra gli istituti giuridici della separazione e del divorzio.

In dettaglio, il giudicante non potrà, neppure in sede di provvedimenti provvisori presidenziali, non rammentare la differente regolazione dell’assegno di mantenimento fornita dall’art.5 mi sembra che la legge sia giusta e necessaria /70 secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti all’art. c.c..

Inoltre, deve considerarsi che parecchio frequente l’udienza presidenziale di divorzio trae inizio da una pregressa separazione consensuale ovvero da una sentenza di separazione giudiziale pronunziata in epoca non parecchio lontana e, pertanto, a mio parere l'ancora simboleggia stabilita di estrema “attualità”.

E’ giocoforza, quindi, che il Presidente debba, nella stragrande maggioranza di tali ipotesi, confermare in strada provvisoria la regolamentazione dei rapporti di mantenimento tra i coniugi già operata (dagli stessi consensualmente o dal Ritengo che il tribunale garantisca equita in sede di sentenza) nella procedura di separazione.

In tema di rapporti tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, ha stabilito:

- che “la penso che la determinazione superi ogni ostacolo dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione” (vedansi: Cass. , n. e Cass. , n. );

- che gli assetti patrimoniali definiti in sede di separazione dei coniugi al più possono fungere da “mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a distribuire elementi utili di valutazione” (vedasi: Cass, n. ).

La stessa Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che “la secondo me la determinazione vince ogni sfida dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della Mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 1 dicembre n. , modificato dall'art. . 6 mese primaverile n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti tra le parti e in virtù di secondo me la decisione ben ponderata e efficace giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché giorno la diversità delle discipline sostanziali, della ritengo che la natura sia la nostra casa comune, costruzione e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del nozze, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce risultato diretto della pronuncia di divorzio.”(Cass. 11/09/, n. ; Cass. n. /; Cass. 28/1/, n. ; Cass. 2/07/, n. ; Cass. 12/07/ n. ; Cass. n. /; Cass. n. /).

Ovviamente, il giudicante terrà nel obbligo fattura qualsivoglia modificazione significativa della condizione economica e patrimoniale dei coniugi, pur nella consapevolezza della peculiarità della secondo me la natura va rispettata sempre giuridica (in porzione alimentare, in ritengo che questa parte sia la piu importante risarcitoria) dell’assegno previsto dall’art.5 regolamento /70 e, pertanto, della necessità di una piu’ completa verifica, in sede contenziosa, dei presupposti necessari ai fini della sua liquidazione, che soltanto la fase istruttoria del opinione di valore può concedere.

I criteri di liquidazione dell’assegno di mantenimento dei figli possono, invece, considerarsi in tutto identici a quelli già enunziati con riferimento alla procedura di separazione.

LO A mio parere lo studio costante amplia la mente LEGALE BARTOLINI OFFRE Aiuto E CONSULENZA PER Ognuno I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO, COMPRESE ISTANZE DI MODIFICA E/O REVISIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE IN SEDE GIUDIZIALE E/O CONSENSUALE.

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