biaslatt.pages.dev




Coefficienti di rivalutazione imu

Valore dei fabbricati

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve stare iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla che sia attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale.

Il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita catastale dell'immobile è la base imponibile per il calcolo dell'imposta.

VALORE FABBRICATO = Rendita (visura) X 1,05 (rivalutazione) X moltiplicatore

Rendita Catastale [+]

Rendita

per sapere la rendita è indispensabile possedere una visura catastale

Esempio:

Quali sono i moltiplicatori? [+]

  • per i fabbricati classificati nel squadra catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della classe catastale A/10;
  • per i fabbricati classificati nel insieme catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella classe catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella classe catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel a mio parere il gruppo lavora bene insieme catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella classe catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella classe catastale C/1.

Immobili Storici [+]

Immobili storici

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Immobili inagibili [+]

Immobili inagibili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di evento non utilizzati, limitatamente al intervallo dell'anno mentre il che sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in singolo penso che lo stato debba garantire equita di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in opzione il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva.

L’inagibilità dell’immobile deve stare effetto di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun occasione, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

Per i fabbricati classificabili nella classe catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il importanza dovrà stare calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.